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Gara #87

BANDO DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO DENOMINATO “PISCINA DI VIA MARATONA”. CIG: BC0F725858
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Informazioni appalto

17/06/2026
Aperta
Servizi
€ 5.158.711,84
Luce Bruna

Categorie merceologiche

9261 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Lotti

1
BC0F725858
Qualità prezzo
BANDO DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO DENOMINATO “PISCINA DI VIA MARATONA”
BANDO DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO DENOMINATO “PISCINA DI VIA MARATONA”
€ 15.000,00
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Scadenze

25/07/2026 12:00
11/07/2026 12:00
04/08/2026 12:00
05/08/2026 10:00

Allegati

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16/06/2026 17:03
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Chiarimenti

02/07/2026 09:52
Quesito #1
Oggetto: Richiesta di chiarimenti – Procedura per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio comunale “Piscina di Via Maratona”





Buongiorno,




con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti al fine di consentire una corretta predisposizione dell'offerta e una piena comprensione delle disposizioni contenute nella documentazione di gara.

1. Criterio E – Misure volte a promuovere la parità di genere e l'inclusione lavorativa ex art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023




Il disciplinare prevede l'attribuzione di n. 6 punti nell'ambito del criterio "Misure volte a promuovere la parità di genere e inclusione lavorativa ex art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023", facendo riferimento alla descrizione degli strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti.




Si chiede di chiarire:




se la Stazione Appaltante abbia inteso dare attuazione all'art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 esclusivamente mediante la valutazione delle misure organizzative e gestionali proposte dall'operatore economico;ovvero se sia prevista, nell'ambito del medesimo criterio o di altri criteri di valutazione, una specifica valorizzazione del possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 e della UNI/PdR 125:2022.Si chiede inoltre di precisare se l'intero punteggio previsto dal criterio E sia attribuito esclusivamente in relazione agli strumenti di conciliazione vita-lavoro oppure se la Commissione valuterà anche ulteriori misure riconducibili alla promozione della parità di genere e dell'inclusione lavorativa.




Si rappresenta altresì che l'art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 attribuisce specifica rilevanza alle politiche di parità di genere e alla relativa certificazione; pertanto, si chiede di chiarire in che modo il criterio E assicuri concreta attuazione alla citata disposizione normativa.

2. Criterio G – Curriculum




Con riferimento al criterio "Curriculum", cui è attribuito un punteggio massimo pari a 5 punti, si chiede di specificare:




quali siano gli elementi che la Commissione giudicatrice intenderà valutare ai fini dell'attribuzione del punteggio;secondo quali modalità verrà graduata l'esperienza maturata dagli operatori economici nel settore sportivo e nella gestione di impianti natatori;se il punteggio verrà attribuito sulla base di parametri predeterminati e oggettivamente misurabili oppure mediante valutazione discrezionale della Commissione.Si osserva inoltre che la lex specialis richiede già, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso di specifica esperienza nella gestione di impianti natatori quale requisito di capacità tecnica e professionale.




Considerato che il disciplinare prevede, nell'ambito del criterio G, la "descrizione delle esperienze riferite alla gestione di impianti natatori", si chiede di chiarire quali siano gli elementi ulteriori, qualitativi e distintivi che la Commissione sarà chiamata a valutare rispetto al mero possesso del requisito di partecipazione.




Si evidenzia, infatti, che il criterio G appare riferito ad elementi esperienziali già richiesti quale requisito di capacità tecnica e professionale ai fini dell'ammissione alla procedura; si chiede pertanto di precisare quali siano gli aspetti ulteriori oggetto di valutazione, al fine di evitare possibili sovrapposizioni tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta tecnica e di consentire agli operatori economici una corretta formulazione dell'offerta.

3. Criterio F.1 – Interventi manutentivi ulteriori proposti




Con riferimento al criterio F.1 "Efficacia ed utilità dell'intervento nel breve-medio periodo degli interventi manutentivi ulteriori proposti", si chiede di chiarire:




se gli interventi migliorativi proposti siano soggetti a limiti economici, quantitativi o funzionali;secondo quali parametri la Commissione procederà alla comparazione di offerte che prevedano interventi di diversa consistenza economica;se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, assumerà rilievo prevalente il valore economico dell'investimento proposto ovvero l'effettiva utilità e funzionalità dell'intervento rispetto agli obiettivi perseguiti dalla concessione.




4. Soglia di sbarramento dell'offerta tecnica




Il disciplinare prevede una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti sull'offerta tecnica.




Si chiede di precisare se tale soglia debba essere verificata:




sul punteggio tecnico risultante dall'attribuzione dei coefficienti da parte della Commissione;ovvero sul punteggio eventualmente riparametrato.Qualora non sia prevista alcuna forma di riparametrazione, si chiede di confermare espressamente che la soglia di sbarramento sarà verificata sul punteggio tecnico effettivamente attribuito dalla Commissione secondo i criteri previsti dal disciplinare.

5. Divieto di partecipazione per soggetti già affidatari di impianti sportivi comunali




Con riferimento alla previsione contenuta nel paragrafo 4 del disciplinare, secondo cui:




"È vietata la partecipazione alla procedura di affidamento in concessione dell'impianto in oggetto ai soggetti che siano già affidatari di altri impianti sportivi comunali, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Civitavecchia"




si chiede di chiarire se tale divieto trovi applicazione anche nei confronti dell'attuale concessionario dell'impianto oggetto della procedura, attualmente operante in regime di proroga tecnica, ovvero se la previsione debba intendersi riferita esclusivamente ai soggetti affidatari di altri impianti sportivi comunali diversi da quello oggetto del presente affidamento.




Si chiede altresì di precisare se l'eventuale causa ostativa debba essere verificata alla data di presentazione dell'offerta, alla data di aggiudicazione oppure alla data di sottoscrizione della convenzione.




Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di cortese riscontro.




Cordiali saluti.





24/07/2026 09:13
Risposta
Quesito n. 1



In merito al quesito relativo al Criterio E (Misure volte a promuovere la parità di genere e l'inclusione lavorativa ex art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023), si forniscono i seguenti chiarimenti.



Si conferma che la Stazione Appaltante dà attuazione alla disposizione normativa mediante la valutazione qualitativa delle misure organizzative e gestionali proposte dall'operatore economico. Non è prevista nella documentazione di gara l'attribuzione di un punteggio automatico o tabellare separato per il mero possesso formale della certificazione della parità di genere (art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 e UNI/PdR 125:2022). Tuttavia, il possesso di tale certificazione potrà essere valutato dalla Commissione quale elemento di specifico pregio a supporto della proposta.



L'intero punteggio di n. 6 punti, avente natura prettamente discrezionale (D), viene attribuito in relazione alla "Descrizione degli strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti" (welfare aziendale, flessibilità, tutele della genitorialità) che l'operatore intende implementare nella gestione del servizio.



Il Criterio E assicura piena e concreta attuazione alle finalità dell'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 proprio attraverso la valorizzazione e la premialità di soluzioni gestionali ed operative dirette a favorire il benessere lavorativo e la parità sostanziale nei luoghi di lavoro.








Quesito n. 2



In merito al quesito relativo al Criterio G (Curriculum), cui è attribuito un punteggio massimo pari a n. 5 punti, si forniscono i seguenti chiarimenti.



Si conferma che il Criterio G prevede una valutazione di tipo discrezionale da parte della Commissione giudicatrice, basata sulla descrizione delle esperienze pregresse descritte dall'operatore. Non si tratta di un criterio tabellare o automatico basato su parametri puramente matematici o temporali.



In considerazione dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla procedura, è evidente che la Commissione non valuterà il mero possesso formale del requisito d'accesso. La graduazione del punteggio (fino a 5 punti) avverrà sulla base di elementi qualitativi e distintivi delle gestioni pregresse. Resta, pertanto, fermo il principio per cui il mero possesso dell'esperienza minima richiesta per la partecipazione consente l'accesso alla gara, mentre il Criterio G premia il valore aggiunto e l'eccellenza gestionale che l'operatore dimostra di aver maturato nel corso delle proprie esperienze passate, ritenuti predittivi della qualità del servizio che sarà reso.








Quesito n. 3:



In merito al quesito relativo al Criterio F.1 (Interventi manutentivi ulteriori proposti), si forniscono i seguenti chiarimenti.



Gli interventi manutentivi ulteriori proposti dall'operatore economico non sono soggetti a limiti economici o quantitativi prefissati dalla documentazione di gara. Devono, tuttavia, rispettare il limite funzionale della stretta pertinenza, compatibilità e conformità urbanistico-edilizia rispetto all'impianto sportivo natatorio oggetto della concessione, garantendo la sostenibilità economico-finanziaria complessiva della proposta. Si chiarisce che la Commissione giudicatrice effettuerà una valutazione di natura tecnico-discrezionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, non assumerà rilievo prevalente o automatico il mero valore economico/monetario dell'investimento proposto, bensì la capacità dei singoli interventi proposti di generare un reale valore aggiunto per la struttura, premiando le soluzioni che dimostrino la maggiore attitudine a preservare e valorizzare la funzionalità del bene pubblico nel tempo.



Quesito n. 4:



In merito al quesito relativo alla Soglia di sbarramento dell'offerta tecnica (pari a 45 punti), si conferma espressamente che tale soglia minima di sbarramento di 45 punti è applicata al punteggio tecnico "assoluto" effettivamente attribuito dalla Commissione giudicatrice, risultante dalla somma dei punteggi assegnati per i singoli criteri di valutazione della relazione tecnica.








Quesito n. 5:



In merito alla richiesta di chiarimento formulata con riferimento al paragrafo 4 del Disciplinare di Gara (divieto di partecipazione per i soggetti già affidatari di impianti sportivi comunali ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento comunale), si chiarisce che il divieto in oggetto deve intendersi riferito esclusivamente ai soggetti che siano affidatari di altri e diversi impianti sportivi di proprietà del Comune di Civitavecchia, con esclusione dell’impianto oggetto di gara, alla data di scadenza della presentazione delle offerte.



20/07/2026 15:43
Quesito #2
Con riferimento al paragrafo 16 del Disciplinare, si chiede di confermare:


se le 20 pagine massime della proposta tecnica comprendano anche copertina e indice;se i documenti meramente probatori — curriculum, brevetti, certificazioni, referenze, lettere di supporto, schede tecniche, preventivi e computi metrici — possano essere prodotti come allegati senza concorrere al limite delle 20 pagine o, in alternativa, vadano inseriti in una busta differente.se nelle tabelle sia consentito utilizzare Times New Roman di dimensione inferiore rispetto al corpo della relazione e interlinea singola, ferma restando la piena leggibilità;se i cronoprogrammi e i diagrammi grafici allegati siano inclusi nel limite dimensionale.



Con riferimento alla redazione della domanda di partecipazione si chiede di confermare:

Se, in caso di non necessità di dichiarazioni attinenti le procedure di self cleaning sia possibile cancellare i relativi paragrafi o sia necessari aggiungere solamente la dizione “non ricorre”.



Con riferimento alle disposizioni del Disciplinare e dello Schema di convenzione


Premesso che Disciplinare e Schema di convenzione pongono “sommariamente” a carico del concessionario gli “oneri di ristrutturazione iniziale e manutenzione ordinaria e straordinaria”, si chiede di chiarire quale sia il coordinamento di tali previsioni con le ulteriori norme del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, nella parte in cui lo stesso prevede che “le spese di ristrutturazione, intese come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, siano a carico del Comune, salvo che derivino da mancata o inadeguata manutenzione del concessionario.”


In particolare, si chiede di confermare che gli interventi strutturali rilevanti non espressamente previsti negli elaborati di gara, non stimati nel PEF e non imputabili a incuria, imperizia, uso scorretto o mancata manutenzione del concessionario, restano a carico dell’Ente proprietario, ferma restando la responsabilità del concessionario per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria connessi alla gestione, per gli interventi iniziali indicati negli atti di gara e per le migliorie offerte.


23/07/2026 17:02
Risposta
Quesito 1

Si riporta quanto contenuto al punto 16 (Offerta tecnica) del Disciplinare di Gara: L’offerta è formata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere una PROPOSTA TECNICA da articolare in max 20 pag. (ulteriori pagine non verranno prese in considerazione) con font “Times New Roman”, interlinea 1,5. In tale limite sono, pertanto, esclusi eventuali allegati facenti parte la proposta tecnica, ove trattasi di certificazioni e/o attestazioni.

Relativamente alle tabelle, è consentito l’utilizzo del carattere con dimensione inferiore rispetto al corpo della relazione e l’interlinea singola, ferma restando la piena leggibilità.

Quesito 2

Con riferimento alle dichiarazioni relative alle misure di self-cleaning, si richiede di compilare esclusivamente il proprio campo di applicazione.

Quesito 3

Ai sensi dell’Art. 12 del Disciplinare di Gara è “a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria al corretto funzionamento dell’intero impianto natatorio (con i suoi impianti, le attrezzature, le sue dotazioni nonché degli spazi di pertinenza), connessi con la gestione dello stesso nonché gli interventi dettagliati nell’offerta tecnica”.

E’ chiara la distinzione tra manutenzione strutturale (a carico del proprietario Comune di Civitavecchia) e le manutenzioni ordinaria e straordinaria (a carico del concessionario). Risulta pertanto pleonastica qualsiasi conferma circa gli interventi strutturali.

23/07/2026 23:17
Quesito #3
Oggetto: Richiesta di ulteriori chiarimenti – Procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo natatorio "Piscina di Via Maratona" – CIG BC0F725858

Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento ai chiarimenti pubblicati in data 23/07/2026, si rappresenta che talune risposte, pur fornendo utili precisazioni, non consentono ancora di individuare con sufficiente determinatezza gli elementi che saranno oggetto di valutazione né di chiarire alcuni aspetti sostanziali suscettibili di incidere sulla formulazione dell'offerta tecnica ed economico-finanziaria.

Pertanto, al fine di garantire la piena trasparenza della procedura, la parità di trattamento tra gli operatori economici e la corretta predisposizione delle offerte, si formulano i seguenti ulteriori quesiti:

1. Criterio G – Curriculum
Con riferimento alla risposta al quesito n. 2, la Stazione Appaltante ha precisato che il criterio non è finalizzato a valutare il mero possesso del requisito di partecipazione, bensì il "valore aggiunto" e l'"eccellenza gestionale" maturati nel corso delle pregresse esperienze.
Tuttavia, tali espressioni risultano formulate in termini generali e non consentono agli operatori economici di comprendere quali siano gli specifici elementi qualitativi che formeranno oggetto di valutazione.

Si chiede pertanto di precisare:
a) quali siano gli indicatori qualitativi, oggettivi e predeterminati che la Commissione prenderà in considerazione;

b) se tali indicatori siano stati preventivamente individuati ovvero se la valutazione sarà rimessa esclusivamente alla discrezionalità tecnica della Commissione;

c) se possano costituire elementi di valutazione il numero delle gestioni svolte, la durata delle stesse, le dimensioni degli impianti gestiti, il volume delle attività svolte o altri elementi direttamente riconducibili all'esperienza professionale dell'operatore economico;

Si chiede inoltre di confermare espressamente che il punteggio relativo al criterio G non potrà essere attribuito, neppure indirettamente, sulla base di elementi coincidenti con il requisito di capacità tecnica richiesto ai fini dell'ammissione alla procedura, al fine di garantire la piena distinzione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta.

2. Area demaniale marittima asservita all'impianto

Dall'Albo delle Concessioni Demaniali del Comune di Civitavecchia risulta censita la concessione demaniale denominata "Spiaggia asservita alla piscina comunale", identificata con titolo SLS n. 02/2005 del 01/04/2005, avente scadenza al 30/09/2027.

Poiché tale area non risulta richiamata nella documentazione di gara, né nel disciplinare, né nel capitolato, né nello schema di convenzione, né nel Piano Economico Finanziario posto a base di gara, si chiede di chiarire:

a) se la predetta area demaniale costituisca parte integrante del compendio oggetto della presente concessione ovvero rimanga estranea all'affidamento;

b) se i ricavi, i costi, gli investimenti e gli oneri connessi alla gestione della spiaggia siano stati considerati nella predisposizione del Piano Economico Finanziario posto a base di gara;

c) se il valore complessivo della concessione pari ad € 5.158.711,84 sia stato determinato considerando anche la disponibilità e lo sfruttamento economico della predetta area demaniale ovvero escludendola;

d) qualora tali elementi non siano stati considerati, per quali motivazioni la Stazione Appaltante abbia ritenuto di non tenerne conto ai fini della determinazione del valore della concessione e dell'equilibrio economico-finanziario della stessa;

e) se, nell'ipotesi di aggiudicazione della piscina ad un soggetto diverso dall'attuale concessionario della spiaggia, quest'ultimo manterrà la gestione della concessione demaniale fino alla naturale scadenza del titolo ovvero se siano previste diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione;

f) se sia previsto il subentro del nuovo concessionario nella gestione della predetta area e con quale decorrenza;

g) con quali modalità l'Amministrazione intenda garantire il permanere dell'asservimento funzionale tra la spiaggia e l'impianto natatorio qualora la gestione dei due beni risulti temporaneamente affidata a soggetti diversi.

Si evidenzia che tale circostanza appare suscettibile di incidere in misura significativa sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, sulla determinazione del rischio operativo trasferito al concessionario e, conseguentemente, sulla corretta formulazione dell'offerta.

3. Pubblicazione dei chiarimenti

Si rileva che i chiarimenti pubblicati in data odierna (23.07.2026) riportano il nominativo dell'operatore economico che ha formulato i quesiti.
Tale modalità di pubblicazione appare difforme rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara, la quale dispone la pubblicazione delle richieste di chiarimento e delle relative risposte in forma anonima, al fine di garantire la neutralità della procedura e la piena parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.
La divulgazione dell'identità del richiedente consente infatti agli altri concorrenti di individuare l'operatore economico interessato alla procedura e di desumere elementi concernenti la relativa strategia di partecipazione, con possibili effetti pregiudizievoli sul piano concorrenziale.

Si chiede pertanto di voler procedere con la massima urgenza:

a) all'immediato oscuramento del nominativo dell'operatore economico dai chiarimenti già pubblicati;

b) alla ripubblicazione degli stessi in forma integralmente anonima, nel rispetto di quanto previsto dalla lex specialis;

c)alla conferma dell'avvenuta rettifica.

Si rappresenta che il rispetto delle modalità di pubblicazione previste dalla documentazione di gara costituisce elemento essenziale per assicurare i principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza, evitando che la divulgazione dell'identità del richiedente possa alterare il regolare confronto competitivo tra gli operatori economici.

Si rappresenta, infine, che i presenti chiarimenti sono richiesti esclusivamente al fine di consentire la corretta predisposizione dell'offerta e garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, proporzionalità e affidamento che regolano le procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

Distinti saluti.



29/07/2026 11:45
Risposta
Quesito n. 1:


Riferimento: Criterio G – Curriculum


In riscontro al quesito formulato, si fornisce i seguenti chiarimenti e precisazioni:


In merito ai punti a) e b) - Indicatori qualitativi e discrezionalità


La valutazione dell'offerta tecnica relativamente al "Criterio G – Curriculum" avverrà nel pieno rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento, attraverso elementi/fattori idonei a dimostrare il "valore aggiunto" e “l'eccellenza gestionale” dell'Operatore Economico.


Come precisato da Consiglio di Stato n. 5245/2017 “nelle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione”.


Si conferma espressamente che il punteggio relativo al Criterio G non sarà attribuito sulla base del mero possesso o della semplice duplicazione quantitativa dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla procedura.


In conformità con la giurisprudenza amministrativa e con le indicazioni del Codice dei Contratti Pubblici, viene garantita la netta separazione tra i requisiti soggettivi di partecipazione (fase di ammissione) e i criteri di valutazione dell'offerta (fase di merito). Il punteggio premierà esclusivamente gli elementi qualitativi integrativi, le metodologie gestionali e i profili di eccellenza che configurano un effettivo plusvalore rispetto allo standard minimo richiesto dal bando, secondo regole oggettive di comparazione che stabilirà la Commissione stessa.






Quesito n. 2:


Si chiarisce che l'area demaniale marittima (“Spiaggia asservita alla piscina comunale”) è estranea all'oggetto dell'attuale bando di gara. La concessione in corso segue una propria disciplina demaniale indipendente. Pertanto, il Piano Economico Finanziario (PEF) a base di gara e il valore stimato della concessione si riferiscono esclusivamente all’oggetto del bando stesso.






Risposta ai punti a), b), c) e d) (Inclusione nel PEF e Valore della Gara):


L'area demaniale marittima identificata dal titolo SLS n. 02/2005 non costituisce parte integrante della presente concessione. Di conseguenza, tutti i flussi economico-finanziari (costi di gestione dell'arenile, investimenti dedicati, oneri specifici e ricavi da sfruttamento stagionale) sono stati totalmente esclusi dal Piano Economico Finanziario posto a base di gara.






Risposta ai punti e) e f) (Subentro e Scadenza del Titolo Demaniale):


L'attuale titolo demaniale della spiaggia rimane in capo al legittimo titolare fino alla sua naturale scadenza. Non è previsto alcun subentro automatico o decorrenza anticipata a favore dell'eventuale nuovo aggiudicatario della piscina. Le determinazioni sul futuro utilizzo, rinnovo o riassegnazione di tale area saranno assunte dall'Amministrazione secondo le normative vigenti in materia di demanio marittimo.






Risposta al punto g) (Asservimento funzionale):


La temporanea coesistenza di due gestori differenti per la piscina e per l'arenile non inficia la continuità del servizio pubblico. Le modalità di accesso, il riparto delle aree di confine e le relative servitù di passaggio o funzionali sono regolate dallo stato dei luoghi e dai vigenti regolamenti comunali di utilizzo del demanio marittimo. Ciascun operatore agirà in autonomia nell'ambito delle rispettive competenze e titoli di possesso, senza che ciò comporti alterazioni al rischio operativo trasferito con la presente gara della piscina.






Quesito n. 3:


Accogliendo la segnalazione dell'Operatore Economico, riconoscendo l'errore materiale occorso nella pubblicazione dei chiarimenti del 23.07.2026. Al fine di garantire il pieno rispetto della lex specialis, della trasparenza e dei principi di parità di trattamento e tutela della concorrenza (ex art. 3 del D.Lgs. 36/2023), la Stazione Appaltante ha provveduto con massima urgenza all'oscuramento del nominativo dell'operatore economico da voi inserito nella richiesta di chiarimenti inserita tramite portale.


Si forniscono i seguenti riscontri di dettaglio:


Risposta ai punti a) e b) (Oscuramento e Ripubblicazione):


Il file contenente i chiarimenti precedentemente diffusi è stato rimosso dalla piattaforma telematica Tuttogare - Comune di Civitavecchia. In sua sostituzione, si è provveduto tempestivamente a caricare il medesimo documento in forma integralmente anonimizzata, eliminando ogni riferimento diretto o indiretto all'identità del soggetto richiedente e tutelando così la riservatezza delle strategie commerciali dei concorrenti.


Risposta al punto c) (Conferma della rettifica):


Si conferma l'avvenuta regolarizzazione della procedura sulla piattaforma di e-procurement comunale. La documentazione aggiornata e depurata dai dati identificativi è ora liberamente consultabile da tutti gli operatori nella sezione "Chiarimenti" della Gara #87, ripristinando le piene condizioni di neutralità del confronto competitivo.



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